Descrizione
Il contributo è rivolto ai bambini nati, adottati o affidati dal 1° gennaio 2025, in possesso di determinati requisiti.
In via transitoria, fermo restando il possesso dei predetti requisiti, il contributo spetta anche a coloro che alla data del 1° gennaio 2025 compiono o non hanno ancora compiuto il quinto anno di vita e a coloro per i quali non sono ancora trascorsi cinque anni dalla data di adozione o di affidamento, con conseguente apertura alla possibilità, per i nati, adottati o affidati negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 di accedere al contributo.
Il contributo spetta, anche in questo caso, fino al compimento del quinto anno di vita o fino a cinque anni dalla data di adozione o di affidamento e comunque non oltre il diciottesimo anno di età.
Come fare
La domanda di “incentivo finalizzato all’iscrizione a forme di previdenza complementare di nuovi nati” può essere presentata tramite qualsiasi Pensplan Infopoint presente sul territorio oppure inviata direttamente a Pensplan Centrum S.p.A., da parte di uno dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sul minore, ovvero:
- da uno dei genitori biologici o adottivi;
- da uno dei soggetti affidatari del minore;
- dal tutore del minore.
attraverso la compilazione dell’apposito modulo:
Modulo PDF (versione del 10/11/2025)
Il contributo viene erogato in presenza delle seguenti condizioni e requisiti:
- il richiedente deve risiedere, in via continuativa, in un comune della Regione da almeno tre anni al momento della presentazione della domanda di contributo;
- il minore deve essere residente alla nascita in Regione o acquisire la residenza in Regione per effetto del provvedimento di adozione o di affidamento. Per gli anni successivi al primo anno di vita o al primo anno di adozione o di affidamento il minore deve risiedere in un comune della Regione per il periodo annuale di riferimento del contributo (tale requisito si intende soddisfatto con una residenza continuativa di almeno dieci mesi);
- al momento della presentazione della domanda, deve essere già stata attivata l’adesione del minore ad una delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e s.m.
I periodi di iscrizione all’AIRE del richiedente e del minore non vengono computati ma non interrompono la maturazione del periodo di residenza necessario per accedere al contributo.
Avvertenza:
Si ricorda che la corretta denominazione del fondo pensione e il numero di iscrizione COVIP si può trovare nella Nota informativa, disponibile sul sito web della forma pensionistica a cui è iscritto il minore.
Cosa si ottiene
Il contributo ammonta a 300 € nel primo anno di vita o nel primo anno dalla data del provvedimento di adozione o affidamento e a 200 € annui nei successivi 4 anni. Per un importo complessivo pari a 1.100 €.
L’importo annuale pari a 200 €, spettante per gli anni successivi al primo, è erogato a condizione che nell’anno di riferimento sia stata versata, nella forma di previdenza complementare intestata al minore, una somma pari ad almeno 100 €.
Di seguito vengono specificati i periodi annuali di riferimento in cui effettuare il versamento integrativo di 100 €:
- 2a annualità: tra il 1° e il 2° compleanno del minore
- 3a annualità: tra il 2° e il 3° compleanno del minore
- 4a annualità: tra il 3° e il 4° compleanno del minore
- 5a annualità: tra il 4° e il 5° compleanno del minore
In caso di adozione o affidamento:
- 2a annualità: tra il 1° e il 2° anniversario dalla data di adozione o affidamento
- 3a annualità: tra il 2° e il 3° anniversario dalla data di adozione o affidamento
- 4a annualità: tra il 3° e il 4° anniversario dalla data di adozione o affidamento
- 5a annualità: tra il 4° e il 5° anniversario dalla data di adozione o affidamento
Per le domande relative alla fase transitoria, l’ammontare del contributo è pari, per il primo anno o per l’unico anno di erogazione, a prescindere dagli anni per i quali spetta il contributo stesso, a 300 €.
L’importo annuale eventualmente spettante per gli anni successivi è pari a 200 € ed è erogato a condizione che nell’anno di riferimento sia stata versata, nella forma di previdenza complementare intestata al minore, una somma pari almeno a 100 €.
Tempi e scadenze
Il contributo, suddiviso in più annualità, spetta previa presentazione di un’unica domanda, da presentarsi entro il secondo anno di vita del bambino o entro due anni dalla data del provvedimento di adozione o di affidamento.
Invece, tutte le domande relative alla fase transitoria, indipendentemente dall’anno di nascita, adozione o affidamento del bambino, dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 2027.